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Nei contratti di conto corrente la prescrizione non decorre prima della chiusura del conto

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Cassazione Civile, sez. I, ordinanza 30/11/2017 n° 28819

Lo scorso 30 novembre la Suprema Corte ha confermato l’orientamento secondo il quale il contratto di conto corrente non può considerarsi prescritto ancor prima della chiusura dello stesso.

Nella fattispecie, il titolare di un conto corrente conveniva in giudizio al fine di dichiarare nulla la clausola contrattuale che rinviava agli usi per la determinazione del tasso di interesse e di quella per la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l’illegittimità dell’applicazione della commissione di massimo scoperto. Richiedendo, altresì, la rideterminazione del saldo del conto e la restituzione di quanto illegittimamente addebitato dalla Banca.

  • In primo grado, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda dichiarando nulle le clausole degli interessi e l’applicazione della commissione di massimo scoperto, rigettando la domanda di ripetizione dell’indebito.
  • In secondo grado il giudice dell’appello stabiliva che la determinazione certa dei crediti e dei debiti delle parti può avvenire solo alla chiusura del conto. Tuttavia ciò non preclude la possibilità al correntista di agire nel corso del rapporto per ottenere la rettifica delle risultanze del proprio conto.
  • La Banca ricorreva in Cassazione avverso tale sentenza, eccependo la prescrizione del credito.

La Suprema Corte, in ultimo, confermava quanto ribadito nella sentenza impugnata e in merito alla prescrizione rilevava che l’azione di ripetizione dell’indebito è soggetta alla prescrizione decennale. Quest’ultima decorre –  nei casi in cui i versamenti effettuati dal correntista abbiano avuto funzione ripristinatoria – dall’estinzione del saldo di chiusura del conto.

La medesima Corte statuiva, altresì, che non spettava al correntista dimostrare che i versamenti avevano sola funzione ripristinatoria ma l’onere della prova grava sulla Banca che eccepisce la prescrizione del credito.

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