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La legge n. 3/2012, modificata dal decreto legge n.179/2012, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una procedura che consente ai soggetti considerati non fallibili di liberarsi dai propri debiti.

 Infatti prima dell’introduzione di tale norma, tali soggetti, soccombevano alle azioni esecutive proposte dai creditori, salvo i casi in cui era possibile trovare un accordo in via stragiudiziale, evento che si verificava raramente in ragione di una tutela effettiva per i creditori. La procedura avviata, grazie all’introduzione della legge 3/2012, permette a tutti quei soggetti non fallibili di cancellare i propri debiti e di ripartire da zero.

 Chi può accedere a tale procedura?

  • Consumatori[1]
  • Piccoli imprenditori[2]
  • Imprenditori agricoli
  • Lavoratori autonomi
  • Enti privati non commerciali[3]

 Quali sono le procedure da poter attivare?

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti
  • Piano del consumatore
  • Liquidazione dei beni

L’accordo di ristrutturazione dei debiti, questa procedura può essere avviata da tutti i soggetti che hanno debiti legati all’attività professionale o di impresa. Il primo passo è affidarsi ad un professionista abilitato per stilare il piano di ristrutturazione del debito. Quest’ultimo sarà depositato presso il Tribunale, per poter essere omologato (accettato) la proposta di ristrutturazione dei debiti deve ottenere il consenso dei creditori che rappresentato il 60% dell’ammontare totale dei crediti.

 Il piano del consumatore, questa procedura può essere avviata da tutti i soggetti che hanno contratto debiti personali che esulino dall’attività d’impresa. A differenza della precedente procedura, non è necessario in questo caso il consenso dei creditori in quanto la fattibilità del piano viene stabilito dal Giudice delegato. Quest’ultimo valuterà anche l’assenza di responsabilità del soggetto nell’aver sottoscritto obbligazioni in eccesso rispetto alla propria capacità di rimborso.

La liquidazione dei beni, questa procedura prevede la perdita dei beni necessari a soddisfare di tutti i creditori e può essere avviata in due casi. Nel caso in cui non si possa accedere al piano del consumatore poiché si è soggetti a procedure concorsuali, o si è fatto ricorso nei cinque anni precedenti ad un piano del consumatore o ad un accordo con i creditori, oppure nel caso in cui venga disposto dal giudice stesso, su richiesta del debitore o di uno o più creditori o se il piano non risulta fattibile.In tal caso verrà nominato dal Tribunale un liquidatore che provvederà a vendere tutti i beni del debitori e a soddisfare tutti i creditori.

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[1] Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

[2] Imprenditori che non esercitano attività commerciale, gli enti pubblici, gli imprenditori commerciali che nei tre anni precedenti il deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, hanno avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore ad euro 300.000,00,  ricavi lordi annui non superiori ad euro 200.00,00, un ammontare di debito anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00.

[3] Associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, Onlus, ecc

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