Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
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Il Dipartimento del Consiglio dei Ministri anticipa le indicazioni attuative che saranno contenute nel regolamento di prossima emanazione:
– soggetti beneficiari del credito d’imposta i titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, con valore superiore a l’1% degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente, requisito incrementale.
– la disciplina del credito d’imposta:
- il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative;
- in sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente; mentre l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda solo gli investimenti effettuati sulla stampa, e giornali on-line;
- le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa;
- se il credito d’imposta richiesto è superiore a € 150.000, il beneficio sarà concesso se il richiedente è iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
- il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile;
- il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24;
- sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;
- sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi di televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
- il sostenimento delle spese deve ”risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero da revisori legali”;
– le modalità di presentazione della domanda:
Il termine entro cui la domanda potrà essere presentata, dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.